Roma – Le misure alternative alla detenzione
sono la più rilevante novità della
riforma penitenziaria del 1975.
Riservate ai soggetti condannati con sentenza definitiva,
le misure alternative traducono la filosofia della
decarcerazzione, di un sistema sanzionatorio incentrato
sulla risocializzazione e sul carattere rieducativo
della pena.
La legge n. 354 del 1975 afferma che “il trattamento
penitenziario è improntato ad assoluta imparzialità,
senza discriminazioni in ordine a nazionalità,
razza e condizioni economiche e sociali, a opinione
politiche e credenze religiose”. Fino a poco
tempo fa, i detenuti di origine straniera, anche
quelli che si trovavano in condizione d’irregolarità
al momento dell’arresto, potevano usufruire
ugualmente delle misure alternative o del lavoro
extramurario.
Adesso, intanto, occorre un’inversione di
tendenza. Con la sentenza n. 30130 del 17 luglio
2003, della prima sezione penale della Corte di
Cassazione, si afferma che la condizione di irregolarità
dello straniero rende inapplicabili le misure alternative
per la radicale incompatibilità delle loro
modalità esecutive con l'osservanza delle
norme che disciplinano l'ingresso, il soggiorno
e l'allontanamento degli stranieri dallo Stato italiano
(d.lgs. 286/1998).
A questo punto, è importante ricordare che
se esiste veramente l’incompatibilità
tra lo status di clandestinità e il godimento
delle misure alternative alla detenzione, è
sempre più crescente il numero di stranieri
che al momento dell’arresto possedevano un
regolare permesso di soggiorno e che con la detenzione
non riescono a rinnovarlo.
In ogni caso, secondo la prima sezione della Corte
di Cassazione, questa interpretazione non indica,
in nessun modo, la disparità di trattamento
tra cittadini e stranieri, perché i detenuti
immigrati regolarmente presenti sul territorio nazionale
hanno stesso trattamento riservato ai cittadini
italiani.
Le misure alternative alla detenzione, contemplate
nel titolo I, capo VI dell’ordinamento penitenziario,
consistono nell’affidamento in prova al servizio
sociale, affidamento in prova in casi particolari,
nella detenzione domiciliare, nella semilibertà
e nella liberazione anticipata.
Nella pratica, però, è difficile che
un detenuto straniero che non abbia legami stabili
in Italia riesca ad ottenere, per esempio, affidamento
in prova, misura che prevede che il soggetto dovrà
seguire una serie di prescrizioni attinenti la dimora,
la libertà, la locomozione e i suoi rapporti
con il servizio sociale.
Analogamente, sono ridotte le possibilità
di espiare la pena nella propria abitazione o in
altro luogo di privata dimora quando il detenuto
straniero non ha una residenza fissa.
Anche nel caso della semilibertà, ovvero,
la possibilità di trascorrere una parte della
giornata fuori dell’ambiente carcerario per
partecipare ad attività lavorative o istruttive,
non sono rare le difficoltà che incontrano
i detenuti stranieri nel tentativo di instaurare
un regolare rapporto di lavoro.
La legge italiana è chiara nell’esplicitare
nel comma 3 dell’articolo 27 della Costituzione
che “le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato”. Sarà
legittimo, quindi, il fatto che gli stranieri privi
del permesso di soggiorno siano esclusi dalla possibilità
di godere delle mIsure alternative e della conseguente
risocializzazione? (a.s.)
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